Associazione Italiana per la Promozione delle Ricerche sull’Ambiente e la Salute umana (AIPRAS)
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS)
Articolo 1 - Costituzione
Associazione farà uso nelle comunicazioni rivolte al pubblico, in qualsivoglia segno distintivo che intenderà adottare nella propria denominazione, della locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale – ONLUS”.
Articolo 2 - Sede
Articolo 3 - Fini
- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- svolge soltanto le attività di seguito elencate, con divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse;
- in causa di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell’organizzazione, sentito l’organismo di controllo, ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- ha l’obbligo di redigere il bilancio e il rendiconto annuale.
Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal D. Lgs. 4 Dicembre 1997, n. 460.
L’Associazione ha come finalità la formazione e la tutela e la valorizzazione della natura e dell’ambiente, con l’esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e di riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’art. 7 del decreto legislativo del 5 Febbraio 1997 n. 22 ed ai sensi di leggi, e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Essa intende pertanto operare nei seguenti settori: formazione e la tutela e la valorizzazione della natura e dell’ambiente, con l’esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e di riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’art. 7 del decreto legislativo del 5 Febbraio 1997 n. 22 ed ai sensi di legge.
L’Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 Dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.
L’associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.
Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazioni beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.
Articolo 4 - Durata e scioglimento
Articolo 5 - Patrimonio
- dalle quote e da eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità e al funzionamento dell’Associazione;
- dai contributi dello stato. Di enti pubblici e di altre persone fisiche e giuridiche private;
- dai contributi straordinari deliberati dall’Assemblea degli associati, di cui al comma 2 bis, art. 108 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917;
- a eventuali erogazioni, donazioni o lasciti;
- da ogni entrata derivante dalle attività associative, dai beni e dai diritti acquistati con dette quote ed entrate e da tutti i beni e proventi che pervengano a qualsiasi titolo all’Associazione;
- dal ricavato delle attività istituzionali e connesse;
- per il raggiungimento degli scopi associativi l’Associazione ha facoltà di utilizzare a vario titolo beni immobili sia pubblici che privati;
- l’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività;
- istituzionali o di quelle direttamente connesse.
Articolo 6 - Adesioni
Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche, le Associazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati che abbiano interesse a promuovere gli scopi associativi. La domanda di ammissione a socio ordinario deve essere indirizzata al Presidente dell’Associazione ed accompagnata dalla presenza di almeno due soci ordinari. Su di essi delibera il Consiglio Direttivo dell’Associazione.
L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il voto nell’Assemblea per l’approvazione e la modifica dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo. È espressamente vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Ogni associato si impegna alle prestazioni ritenute necessarie per il raggiungimento degli scopi associativi senza pretendere alcun compenso per nessun titolo o motivo, ogni eccezione rimossa, nonché all’osservanza delle leggi, dei presenti patti associativi, dei regolamenti ivi previsti o deliberati dall’assemblea e dalle obbligazioni prese dagli organi associati vi competenti. Gli Associati dell’Associazione AIPRAS si distinguono in soci fondatori, soci onorari, soci ordinari e soci sostenitori. Sono soci fondatori coloro che hanno dato vita all’Associazione. I soci onorari sono coloro che per particolari meriti scientifici, culturali e morali sono ammessi a tale categoria di soci del Consiglio Direttivo. Essi sono esenti dal pagamento dell’obbligo della quota di iscrizione e dalla quota Associati va annuale e possono partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie senza diritto di voto. I soci ordinari sono obbligati al pagamento della quota di iscrizione e della quota Associati va annuale. La qualità di socio è inalienabile ed intrasmissibile e cessa per dimissioni, radiazione, decesso o per mancato versamento della quota annuale nei termini previsti.
I soci ordinari partecipano, con diritto di voto, alle assemblee ordinarie e straordinarie. I soci sostenitori sono tutti coloro che ne facciano richiesta ed, a meno di mancata accettazione esercitabile dal Consiglio Direttivo entro venti giorni, partecipano alle attività dell’Associazione aderendo alle iniziative proposte dall’Associazione stessa.
Essi hanno diritto di intervento in Assemblea, senza diritto di voto, e sono tenuti al pagamento della quota di iscrizione e dalla quota Associati va annuale in misura superiore a quella stabilita dal Consiglio Direttivo.
La qualifica di associato viene meno automaticamente ed immediatamente in caso di morosità dell’associato stesso. I soci fondatori sono di diritto soci ordinari.
Articolo 7 + Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo delibera, altresì, con le modalità e le maggioranze di cui sopra, l’attribuzione della qualifica di soci onorari. Il Consiglio Direttivo può nominare un Presidente onorario tenuto conto della particolare rappresentatività della persona. Il Presidente onorario, pur non assumendo la qualità di associato, potrà partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea degli Associati. Tutti gli associato, ad eccezione della categoria dei soci onorari, sono obbligati al versamento di una quota annua non inferiore all’importo determinato annualmente dal Consiglio Direttivo per ciascuna categoria. Gli Associati non assumono nessuna responsabilità patrimoniale oltre all’importo delle rispettive quote.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.
Articolo 8 - Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
- L’Assemblea degli Associati;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente dell’Associazione;
- Il Vice-Presidente;
- Il Tesoriere (se nominato);
- Il Segretario;
- Il Comitato Tecnico Scientifico (se nominato);
- Il Collegio dei revisori dei conti (se nominato);
- Il Collegio dei Probiviri (se nominato).
Tutte le cariche sono a titolo onorifico e gratuito.
Articolo 9 - Assemblea dei soci
L’Assemblea dei soci è l’organo supremo dell’Associazione.
Essa è costituita da tutti gli Associati aventi diritto di intervento in Assemblea ed è in regola con il versamento della quota Associati va alla data della convocazione. L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all’anno. L’Assemblea si riunisce altresì ogniqualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo ne ravvisino l’opportunità oppure entro sessanta giorni dalla richiesta scritta espressa dal Collegio dei Revisori Contabili, se nominato, o dalla richiesta scritta di almeno il cinquantuno per cento (51%) degli Associati iscritti aventi diritto di voto.
La convocazione dell’Assemblea, ordinaria e straordinaria è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante comunicazione trasmessa almeno quindici giorni prima della riunione. La convocazione deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo dell’adunanza sia per la prima e sia per la seconda convocazione, che può aver luogo anche un’ora dopo la prima convocazione. È consentita anche la convocazione a mezzo fax, posta elettronica, telegrafica o a mezzo stampa. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci avente diritto di voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto presenti. L’Assemblea ordinaria delibera sempre con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.
Sono compiti dell’Assemblea ordinaria:
- Stabilire le linee programmatiche dell’Associazione;
- Approvare la relazione annuale del Consiglio Direttivo sull’attività dell’anno Associativo trascorso;
- Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori;
- Deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione sottoposti al suo esame degli Associati stessi, dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Revisori Contabili
Sono compiti dell’Assemblea straordinaria:
- La modifica del presente statuto;
- Lo scioglimento dell’Associazione.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima e sia in seconda convocazione con la presenza di almeno i tre quarti (3/4) dei soci aventi diritto di voto.
L’Assemblea straordinaria delibera sempre con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.
Sia l’Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.
I verbali sono redatti dal Segretario o, in caso di sua assenza, da un Segretario nominato dall’Assemblea, e sottoscritti dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario stesso. Nei casi di legge, e quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un Notaio.
Articolo 10 - Elezione membri del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’attività dell’Associazione. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri eletti tra gli Associati ordinari ed onorari dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni ed è rieleggibile. Inizialmente il Consiglio Direttivo è nominato dall’atto costitutivo e rimane in carica tre anni.
Nei casi di decesso, dimissioni o decadenza della carica di uno dei componenti il Consiglio Direttivo, in occasione della prima riunione del Consiglio Direttivo si procederà alla integrazione della carica resasi vacante mediante cooptazione. Le cooptazioni devono essere decise con la maggioranza dei residui componenti del Consiglio stesso. La prima Assemblea successiva alla cooptazione dovrà sostituire definitivamente i membri del Consiglio Direttivo cessati dalla carica per qualsiasi ragione. I membri del Consiglio Direttivo eletti in questo modo ad integrazione dei posti vacanti dureranno in carica fino alla scadenza del mandato dei membri originariamente eletti. Il Consiglio Direttivo provvede a nominare tra i suoi componenti, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed, eventualmente, il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo in particolare:
- Amministra il patrimonio dell’associazione;
- Predispone i bilanci preventivi e consuntivi annuali;
- Convoca le assemblee;
- Provvede alla realizzazione del programma di attività sulla base dell’indirizzo generale fornito dall’Assemblea;
- Delibera l’entità della quote di iscrizione, della quota annua e l’importo dei contributi associativi per ciascuna categoria di Associati tenuti a tale contribuzione;
- Delibera l’ammissione, l’esclusione e la decadenza degli associati;
- Delibera gli eventuali provvedimenti, attinenti agli scopi e finalità associative, dettati da caratteri di urgenza e necessità:
- Organizza commissioni di studio e di coordinamento tra le attività e le iniziative associative rientrante negli scopi statutari;
- Nomina i rappresentanti o delegati dell’Associazione per i contatti con organi comunali, provinciali, regionali, nazionali o internazionali e per i rapporti con altre associazioni o società aventi attività o scopi similari;
- Cura, se richiesta e necessaria, la costituzione e la redazione di un organo di stampa pubblicitario ed informativo nominandone il Direttore;
- Emana regolamenti interni per il migliore funzionamento dell’Associazione e che non siano in contrasto con il presente statuto.
Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri in carica e sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, ogni qualvolta che lo ritenga necessario con avviso di recapitare almeno tre giorni prima di quello stabilito per l’adunanza.
In caso di urgenza è consentita la convocazione telegrafica, purché effettuata con preavviso di almeno ventiquattro ore. Il Consiglio Direttivo può essere convocato, con le medesime modalità sopra riportate, anche su espressa richiesta di almeno il cinquantuno per cento (51%) dei componenti del Consiglio medesimo i quali dovranno indicare anche gli argomenti da discutere.
In ogni caso il Consiglio Direttivo dovrà riunirsi almeno una volta l’anno.
Articolo 11 - Decadenza
Articolo 12 - Presidente
Articolo 13 - Vice Presidente
Articolo 14 - Tesoriere
Egli dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo in materia amministrativa e finanziaria ivi comprese la scelta delle aziende di credito con cui intrattenere rapporti.
Articolo 15 - Segretario
Articolo 16 - Comitato Tecnico Scientifico
Il Consiglio Direttivo si riserva il diritto di assegnare premi di operosità, di donare a singoli od associazioni supporti per l’attività di ricerca a scopo permanente o solo per l’uso specificato e per tempo determinato. Il Consiglio Direttivo assegnerà, per le attività di Ricerca e di promozione delle attività tecniche scientifiche, somme di denaro, nell’ammontare che il Consiglio riterrà opportuno, tenuto conto del parere formulato dal Comitato Tecnico Scientifico, in ordine ad altre richieste di erogazione ivi comprese l’assegnazione di borse di studio, supporti per l’organizzazione e partecipazione a riunione di interesse per gli scopi associativi. Il Consiglio Direttivo potrà attribuire i fondi proposti dal Comitato Tecnico Scientifico a favore della ricerca nei vari campi oggetto di attività dell’Associazione, ivi compreso l’acquisto di materiale necessario per la ricerca stessa.
Il tutto nel rispetto dell’Articolo 10, stesso comma, del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.
Articolo 17 - Fondi
Articolo 18 - Collegio dei Revisori Contabili
Articolo 19 - Collegio dei Probiviri
Entro i quindici giorni successivi alla convocazione i Probiviri invieranno agli interessati la delibera motivata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Nessun provvedimento disciplinare nei confronti degli iscritti può essere iniziato senza l’autorizzazione del Consiglio Direttivo e nessun provvedimento disciplinare può essere adottato se l’interessato non sia stato sentito.
L’iscritto può farsi assistere negli provvedimenti disciplinari da altro iscritto e può depositare memorie difensive.
I provvedimento disciplinare può essere preso anche se l’iscritto, benché convocato, non si sia presentato.
Articolo 20 - Sanzioni
- Il richiamo scritto;
- La censura;
- La perdita del diritto alla candidatura cariche associative per un periodo non superiore ad un anno;
- La sospensione da ogni incarico e l’attività per un periodo non superiore ad un anno;
- La radiazione.
Possono essere soggetti a procedimenti disciplinari gli iscritti che a:
- Compiono azioni contrarie al presente Statuto allo scopo di compromettere e danneggiare i principi a cui è ispirata l’Associazione;
- Non esercitano l’attività con diligenza, impegno, lealtà nei rapporti con gli iscritti e rappresentanti di altre associazioni e organismi similari.
La decisione dei Probiviri è inappellabile.
Articolo 21 - Esercizio finanziario e bilancio
L’esercizio finanziario annuale dell’Associazione decorre dal primo Gennaio al trentuno Dicembre di ogni anno. Il conto consuntivo e la relazione esplicativa sono redatti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea ordinari degli Associati .
Articolo 22 - Quote associative
Le quote associative annue deliberate dal Consiglio Direttivo, dovranno essere versate dagli iscritti entro sessanta giorni dall’inizio di ogni esercizio finanziario.
Articolo 23 - Cariche
Articolo 24 - Elegibilità
Sono eleggibili alle cariche associative solo gli Associati ordinari che non siano morosi.
Articolo 25 - Federazioni
L’Associazione, senza perdere la propria autonomia può federarsi e anche confederarsi con altre associazioni e organismi di identico indirizzo e che perseguano le stesse finalità e scopi.
Articolo 26 - Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione, per qualsiasi causa, deve essere deliberato con le modalità previste dall’Assemblea straorinaria.
Articolo 27 - Obblighi degli associati
Gli Associati sono tenuti a non esplicare in alcuna forma e modo qualsivoglia attività che sia in contrasto con le finalità scientifiche, organizzative e culturali che l’Associazione si è prefissata e persegue.
In caso contrario, si applicano gli articoli 18 e 19 dei presenti “ Patti Associativi”.